Attentato alla Costituzione perfettamente riuscito: è stato approvato al Senato il decreto legge Minniti-Orlando relativo alle nuove procedure per la richiesta di asilo nel nostro Paese.
Questo decreto legge – che vuole introdurre nuove misure per accelerare le procedure per l’asilo da parte dei migranti che decidono di fare richiesta d’asilo in Italia – ha superato il primo esame alla Camera dei Deputati ma poi è stato approvato al Senato solo dopo un maxi-emendamento del governo su cui è stata posta la fiducia e con numeri poco rassicuranti: con soli 145 voti a favore. Cosa prevede la normativa appena approvata? Gli attuali CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) verranno ripensati e la loro presenza sul territorio nazionale verrà estesa: diventeranno Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e ce ne sarà uno in ogni regione per un totale di venti. Secondo le rassicurazioni governative, i CPR non ospiteranno più di cento persone, sorgeranno lontano dalle città ed anche, eventualmente, vicino agli aeroporti; posti totali saranno 1600 e i centri si occuperanno di offrire alloggio ai migranti smistati dopo la prima accoglienza in attesa dell’esame della richiesta di asilo.
Il decreto legge prevede anche la creazione di “sezioni speciali” dedicate interamente alle richieste di asilo e ai rimpatri, formate da magistrati con una profonda conoscenza del fenomeno migratorio. Su questo specifico, ultimo, punto potrebbe sorgere – come sostengono le ONG – un problema di legittimità costituzionale: infatti, la nostra Costituzione all’articolo 102 vieta l’istituzione di giudici straordinari o giudici speciali lasciando solo la facoltà di creare “sezioni specializzate in determinate materie”.
I criteri di scelta dei giudici che andrebbero a comporre queste sezioni potrebbero quindi entrare in contrasto con i principi costituzionali espressi dall’articolo 102 sebbene appare chiaro un tentativo di “aggiramento” del disposto della Costituzione.
Nel decreto legge non si parla di giudici speciali – vietati espressamente dalla Costituzione – ma di sezioni specializzate; però la specializzazione non è riferita all’intera materia (il diritto dell’immigrazione nel suo complesso) ma solo ai rifugiati e cioè solo alla protezione internazionale. Questa specifica può confermare che la figura del giudice speciale viene istituita solo per i richiedenti asilo, configurando quindi un possibile conflitto di legittimità con conseguente interpretazione la norma come discriminatoria.
Come se non bastasse, il testo prevede anche l’abolizione del secondo grado d’appello per chi si è vista rifiutata la richiesta di asilo in primo grado; per il legislatore la creazione delle sezioni speciali e le competenze specifiche dei giudici che le comporranno sarebbero una garanzia sufficiente per determinare l’adeguatezza di merito per una richiesta d’asilo.
Questo disposto è stato pensato per “snellire e velocizzare” le procedure di rimpatrio e quindi il richiedente asilo, che si vedrà rifiutata la domanda, dovrà rivolgersi direttamente solo alla Corte di Cassazione per evitare il rimpatrio.
Di fronte ad una procedura che ha lo scopo di accertare la lesione di un diritto fondamentale per la persona, che potrebbe comportare in caso di violazione un grave pericolo anche per la stessa vita umana del richiedente, si attribuisce al giudice di primo grado tutta la responsabilità della decisione e, come se non bastasse, siccome le nuove disposizioni prevedono un rito camerale senza udienza, il giudice si limiterà a prendere visione della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale.
Siamo davvero in presenza di un obbrobrio Costituzionale, giuridico e politico, di inaudità gravità: un’attività di salvaguardia dei diritti umani sacrificata sull’altare – tutto “renziano” e già chiaramente pensato e sperimentato con la controriforma costituzionale fortunatamente bocciata dal popolo italiano – della velocità dell’azione amministrativa e sullo snellimento delle pratiche burocratiche!! Assicurare una corretta ed equa sentenza deve assolutamente prevedere (e non lasciare facoltà) che il giudice ascolti il richiedente asilo, faccia delle domande, legga oppure ascolti le fonti; esaminare cioè tutti gli elementi di fatto e di diritto, non solo una videoregistrazione.
Appare ovvio che se il principio che ha portato alla scrittura della legge è basato su criteri di snellimento e di velocizzazione della “pratica” in essere, il giudice possa convintamente allinearsi alla sottostante volontà politica del legislatore contribuendo alla rapida soluzione della questione. La verità è che il decreto legge Minniti-Orlando configura per gli stranieri una “giustizia secondaria” ed un “diritto diseguale” ed è connotato da significative deroghe alla garanzie processuali comuni; si potrebbe addirittura ipotizzare una sorta di “diritto etnico” appositamente confezionato per aggirare principi costituzionali e diritto internazionale.
Il governo italiano sta calpestando la Costituzione e stracciando la Dichiarazione Universale dei diritti umani sancita dall’ONU ed i comunisti non possono rimanere neutrali in questa battaglia di civiltà né tantomeno indifferenti nei confronti di un governo che vuole sburocratizzare velocemente dignità umana e solidarietà!!